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GPS di prima fascia e titoli esteri: il contenzioso che può fare giurisprudenza

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di Redazione

15/09/2025

TITOLO

Un ricorso amministrativo riporta al centro del dibattito scolastico un tema noto agli addetti ai lavori: la compatibilità tra decreti attuativi e ordinanze quadro quando si tratta di ammettere, con riserva, gli insegnanti specializzati all’estero. La vicenda nasce dall’esclusione di una docente dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS (ADMM) a Brescia, nonostante la tempestiva domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Romania e l’istanza di inserimento presentata nei termini previsti.

Le ragioni della docente: riserva sì, se la domanda è nei termini

La difesa invoca l’art. 7, comma 4, lett. e) dell’OM 88/2024, che consente l’inserimento con riserva per i titoli esteri in attesa di riconoscimento, e l’art. 3 del DM 26/2025, che rinvia alla stessa disciplina. La logica è lineare: quando l’ordinanza generale consente la riserva e il decreto attuativo non la smentisce, ma anzi la richiama, l’esclusione integrale contrasta con la gerarchia delle fonti e con il principio di continuità dell’azione amministrativa. È su questo crinale che la ricorrente contesta la lettura restrittiva adottata dall’Ufficio, ritenuta idonea a creare disparità irragionevoli tra chi ha conseguito il titolo in Italia e chi lo ha conseguito in un altro Paese UE.

Il peso dell’urgenza e degli orientamenti dei giudici amministrativi

Il profilo cautelare è evidente: la mancata ammissione priva la docente della possibilità di scegliere le sedi, concorrere per i contratti a tempo determinato e maturare punteggio. Nel ricorso compaiono richiami a precedenti non isolati del TAR Brescia e del TAR Lazio, oltre che del Consiglio di Stato, che riconoscono la praticabilità della riserva, anche attraverso la clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento. Sullo sfondo, i riferimenti europei (direttiva 2005/36/CE e articoli 45 e 49 TFUE) spingono verso un’interpretazione che eviti barriere all’esercizio della professione quando la documentazione e i termini sono rispettati.

Se la decisione collegiale darà continuità a queste linee, gli Uffici Scolastici avranno un perimetro più chiaro: ammettere con riserva chi ha titolo estero e istanza pendente entro i termini, garantendo l’interesse pubblico con la clausola risolutiva, senza esclusioni che, di fatto, diventano sanzioni preventive.

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