Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026: scatta la Par Condicio e parte la vigilanza del Corecom Lombardia
24/01/2026
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 del Decreto del Presidente della Repubblica (datato 13 gennaio) che indice i comizi elettorali, si è aperta ufficialmente la campagna per il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, in calendario domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
Par Condicio: cosa cambia per media locali e programmi di informazione
Da quel momento, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, trovano applicazione le regole della legge 22 febbraio 2000, n. 28, pensate per assicurare parità di trattamento, equilibrio e imparzialità nell’accesso ai mezzi di informazione durante campagne elettorali e consultazioni referendarie. Il perimetro riguarda sia i programmi di comunicazione politica sia quelli di informazione, con una distinzione che spesso viene sottovalutata: anche al di fuori degli spazi formalmente dedicati alla comunicazione politica e dei messaggi autogestiti, restano vincoli puntuali su toni, presenza dei soggetti, impostazione dei contenuti.
Per le emittenti radiotelevisive locali, la cornice normativa non si esaurisce nella legge 28/2000: la disciplina richiama anche il Codice di autoregolamentazione approvato con decreto ministeriale 8 aprile 2004, oltre alle disposizioni attuative che vengono dettate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Un punto è indicato con chiarezza operativa: in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa dagli spazi di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, è vietato fornire, anche indirettamente, indicazioni di preferenza di voto.
Comunicazione istituzionale: il divieto per le PA e il ruolo del Corecom Lombardia
Per le pubbliche amministrazioni scatta il divieto di svolgere attività di comunicazione e informazione riconducibili, anche in modo indiretto, alle tematiche del quesito referendario; resta ammessa soltanto la comunicazione impersonale e indispensabile per l’efficace svolgimento delle funzioni dell’ente, come previsto dall’articolo 9 della legge 28/2000. È una regola che non riguarda il merito del referendum, bensì la neutralità della macchina pubblica in una fase in cui ogni messaggio istituzionale può incidere sull’equilibrio del confronto.
Nel territorio lombardo, i compiti di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della disciplina ricadono sul Corecom Lombardia, che segue anche gli adempimenti legati alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG) da parte delle emittenti locali, pubblicando sul proprio sito aggiornamenti e documentazione di servizio. Per chi lavora in redazioni, uffici stampa, enti locali o strutture pubbliche, questo passaggio segna l’inizio di una fase in cui procedure, linguaggio e tempi di pubblicazione richiedono attenzione puntuale, perché il rispetto delle regole si gioca spesso su dettagli apparentemente minori: scelta degli ospiti, titolazioni, contesti, modalità di presentazione delle posizioni.